Articolo 6 del Codice Penale

Art. 6.

(Reati commessi nel territorio dello Stato)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi