Articolo 677 del Codice Penale
Art. 677.
(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina)
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))((La stessa sanzione si applica a chi)) avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina)
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))((La stessa sanzione si applica a chi)) avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-26, n. 202304510Provvedimento:Leggi di più...- Art. 54 D.Lgs. 267/2000·
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- Procedimento contingibile e urgente·
- Pubblica incolumità·
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3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-28, n. 202312825Provvedimento:Leggi di più...- annullamento determine dirigenziali·
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