Articolo 73 del Codice Penale

Art. 73.

(Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie)

Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.((139))

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
-------------AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
[...]
b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 4 maggio 1994
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