Articolo 682 del Codice Penale

Art. 682.

(Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato)

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

((Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.))
Entrata in vigore il 16 agosto 2013

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