Articolo 133 ter del Codice Penale

Art. 133-ter.

(( (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).))((Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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