Articolo 701 del Codice Penale
Art. 701.
(Misura di sicurezza)
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
(Misura di sicurezza)
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.