Articolo 482 del Codice Penale
Art. 482.
(Falsita' materiale commessa dal privato)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
(94) (97a) ((129)) -------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
(Falsita' materiale commessa dal privato)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
(94) (97a) ((129)) -------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
2. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-26, n. 202415932Provvedimento:Leggi di più...- concessione della cittadinanza italiana·
- condanna penale e cittadinanza·
- contraddittorio procedurale·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- discrezionalità amministrativa·
- limiti del sindacato del giudice amministrativo·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- segnalazioni di polizia·
- valutazione complessiva del richiedente
3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301995Provvedimento:Leggi di più...- art. 227 d.m. 81/2008·
- art. 477 c.p.·
- art. 482 c.p.·
- art. 590 c.p.·
- art. 6 d.lgs. 286/98·
- art. 75 d.P.R. 445/2000·
- art. 9 legge 91/1992·
- concessione della cittadinanza italiana·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- integrazione sociale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- precedenti penali·
- reati ostativi alla cittadinanza·
- sindacato giurisdizionale·
- tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico·
- valutazione prognostica
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-12-07, n. 202216309Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10 bis L. 241/1990·
- certificato carichi pendenti·
- concessione della cittadinanza italiana·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento·
- pregiudizi penali·
- prescrizione del reato·
- regolamento di polizia·
- tutela dei dati personali