Articolo 134 del Codice Penale

Art. 134.

(Computo delle pene)

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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