Articolo 314 del Codice Penale

Art. 314.

(Peculato).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da ((quattro))a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita.

-------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di cui all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. -------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Entrata in vigore il 21 novembre 2012
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