Articolo 323 del Codice Penale

Art. 323.

(Abuso d'ufficio).

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione ((di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita'))ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'.
Entrata in vigore il 16 luglio 2020

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