Articolo 323 del Codice Penale

Art. 323.

(( (Abuso d'ufficio). ))((Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'))
Entrata in vigore il 30 luglio 1997

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