Articolo 478 del Codice Penale

Art. 478.

(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a otto anni.

Se la falsita' e' commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze31


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-02, n. 202302220
    Provvedimento:
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    • art. 478 c.p.·
    • art. 653 c.p.p.·
    • art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 449/1992·
    • art. 9, comma 6 del DPR 737/1981·
    • compensazione delle spese di lite·
    • destituzione dal servizio·
    • falso in atto pubblico·
    • giusta causa di destituzione·
    • oscuramento dei dati personali·
    • permessi retribuiti fittizi·
    • prescrizione del reato·
    • principio del ne bis in idem·
    • procedimento disciplinare·
    • sentenza penale·
    • tardività del procedimento disciplinare·
    • truffa ai danni dello Stato·
    • valutazione delle prove

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300468
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    • art. 116 c.p.c.·
    • art. 64 c.p.a.·
    • art. 97 D.P.R. 3/1957·
    • comunicazione degli atti disciplinari·
    • destituzione dal servizio·
    • eccesso di potere·
    • giudicato penale e procedimento disciplinare·
    • graduazione della pena·
    • norma speciale per Polizia penitenziaria·
    • prescrizione del reato·
    • principi di immediatezza e tempestività della contestazione·
    • procedimento disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione cautelare·
    • termini di decadenza del procedimento disciplinare·
    • travisamento dei fatti·
    • violazione art. 103 D.P.R. 3/1957·
    • violazione art. 7 D.lgs. 449/1992

  • 4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-05, n. 202307635
    Provvedimento:
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    • art. 478 c.p.·
    • art. 482 c.p.·
    • art. 489 c.p.·
    • art. 624 c.p.·
    • art. 628 c.p.·
    • art. 651 c.p.·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • art. 9 legge 91/1992·
    • bilanciamento degli interessi pubblici e privati·
    • carenza di motivazione·
    • concessione della cittadinanza italiana·
    • diniego di cittadinanza·
    • diritti politici·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • interesse pubblico·
    • oscuramento delle generalità·
    • permesso di soggiorno per motivi familiari·
    • precedenti penali·
    • responsabilità penale·
    • tutela della sicurezza nazionale·
    • valutata di integrazione sociale
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