Articolo 260 del Codice Penale
Art. 260.
(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica))
(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica))
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306480Provvedimento:Leggi di più...- art. 110 c.p., 47 e 184 c.p.m.p.·
- carenza di interesse per sopravvenuta carenza di interesse·
- concorso in raccolta di sottoscrizioni per rimostranze aggravate·
- illogicità del provvedimento di trasferimento·
- perquisizione e sequestro·
- presupposti dell'incompatibilità ambientale·
- procedimento penale·
- sindacato ab externo·
- TAR e Consiglio di Stato·
- trasferimento per incompatibilità ambientale