Articolo 25 del codice della strada
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale1.Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di pertinenza della strada.
2.Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di cui all'art. 26.
3.I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4.Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5.Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 848 a € 3.393)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) ((124))6.Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 422 a € 1.695)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) ((124))7.La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ---------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. ---------------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ---------------AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
2.Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di cui all'art. 26.
3.I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4.Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5.Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 848 a € 3.393)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) ((124))6.Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 422 a € 1.695)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) ((124))7.La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ---------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. ---------------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ---------------AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
2. TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202401979Provvedimento:Leggi di più...- accertamento dell'illegittimità·
- art. 28 D.P.R. 495/1992·
- art. 33 L. 47/85·
- art. 3 D.P.R. 380/2001·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto amministrativo·
- fascia di rispetto autostradale·
- interesse all'annullamento·
- manutenzione straordinaria·
- permesso di costruire·
- ristrutturazione edilizia·
- sanatoria edilizia·
- vincolo di inedificabilità assoluta
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-19, n. 202402617Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 25 e 27 d.lgs. n. 285/1992·
- art. 27 Codice della Strada·
- art. 63 d.lgs. n. 446/1997·
- canone non ricognitorio·
- compensazione delle spese·
- concessioni amministrative·
- Consiglio di Stato·
- equilibrio economico del rapporto contrattuale·
- giurisprudenza amministrativa·
- limitazioni all'uso delle strade·
- occupazione di suolo pubblico·
- regolamento comunale·
- sottoservizi·
- TAR
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400111Provvedimento:Leggi di più...- annullamento regolamento comunale·
- art. 27 del codice della strada·
- canone concessorio non ricognitorio·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concessione di occupazione·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- occupazione permanente e continuativa·
- principio di irretroattività della legge·
- uso singolare della risorsa pubblica
5. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202201882Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 11 c.p.a.·
- canone patrimoniale non ricognitorio·
- carenza di motivazione·
- compensazione spese di lite·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- principio di irretroattività·
- principio di legalità·
- regolamento comunale·
- riparto di giurisdizione·
- violazione art. 27 Codice della Strada·
- violazione art. 52 d.lgs. n. 446/1997·
- violazione art. 67 d.P.R. n. 495/1992