Articolo 57 del codice del consumo
Art. 57.((Obblighi del consumatore nel caso di recesso))((1.A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche' il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo e' a carico del consumatore.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.
2.Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non e' in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).
3.Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista e' calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale e' eccessivo, l'importo proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto e' stato fornito.
4.Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a)la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformita' all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure
b)la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non e' fornito su un supporto materiale quando:
1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 52;
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.
5.Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilita' per il consumatore.))((24))-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.
2.Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non e' in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).
3.Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista e' calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale e' eccessivo, l'importo proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto e' stato fornito.
4.Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a)la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformita' all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure
b)la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non e' fornito su un supporto materiale quando:
1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 52;
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.
5.Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilita' per il consumatore.))((24))-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-25, n. 202308860Provvedimento:Leggi di più...- competenza Agcm·
- diritto dei consumatori·
- esecuzione immediata del contratto·
- informazione pre-contrattuale·
- proporzionalità della sanzione·
- recesso da contratti·
- regolamentazione settore comunicazioni·
- sanzione amministrativa·
- tutela amministrativa·
- violazione art. 49, 50, 51, 54, 55, 57 cod. cons.
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-27, n. 202205254Provvedimento:Leggi di più...- autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)·
- autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)·
- eccesso di potere·
- legittimo affidamento·
- ne bis in idem·
- pratica commerciale scorretta·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione art. 20, 24, 25, 26 Codice del Consumo
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-06-01, n. 201806104Provvedimento:Leggi di più...- art. 49 e ss. Codice del Consumo·
- competenza sanzionatoria Agcm·
- contratti a distanza·
- diritti dei consumatori nei contratti·
- diritto di recesso·
- disparità di trattamento nelle sanzioni·
- obblighi informativi precontrattuali·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio del cumulo giuridico delle sanzioni·
- quantificazione delle sanzioni·
- ravvedimento operoso·
- sanzione per violazione delle norme a tutela dei consumatori·
- tutela dei consumatori
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-01-09, n. 201800134Provvedimento:Leggi di più...- accertamento della titolarità dell'utenza telefonica·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 3 l. n. 689/81·
- art. 70 d.lgs. n. 259/2003·
- colpa e dolo nelle sanzioni amministrative·
- fornitura di servizi non richiesti·
- onere della prova·
- principio di legalità delle sanzioni amministrative·
- proporzionalità delle sanzioni·
- sanzione amministrativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione art. 98 comma 16 d.lgs. n. 259/2003
5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-03-22, n. 201703747Provvedimento:Leggi di più...- aggressioni commerciali·
- art. 27 del Codice del Consumo·
- art. 57 del Codice del Consumo·
- art. 62 del Codice del Consumo·
- competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato·
- determinazione della sanzione·
- fornitura non richiesta·
- ingannevolezza delle offerte·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di buona fede nelle transazioni commerciali·
- sanzione amministrativa·
- trasparenza delle informazioni ai consumatori·
- upselling