Articolo 19 del codice del consumo
Art. 19. Ambito di applicazione1.Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto ((, nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.)).
2.Il presente titolo non pregiudica:
a)l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita' od efficacia del contratto;
b)l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c)l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
d)l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.
3.In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4.Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
2.Il presente titolo non pregiudica:
a)l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita' od efficacia del contratto;
b)l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c)l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
d)l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.
3.In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4.Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-09-10, n. 202407503Provvedimento:Leggi di più...- art. 20, 21, 22, 24, 25 Codice del Consumo·
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2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-27, n. 202310154Provvedimento:Leggi di più...- competenza delle autorità di regolamentazione·
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3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-14, n. 202404288Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza-ingiunzione·
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4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-16, n. 202401561Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 e 25 del Codice del Consumo·
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5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202404095Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento sanzionatorio·
- art. 20 d.lgs. 206/2005·
- art. 22 d.lgs. 206/2005·
- art. 24 d.lgs. 206/2005·
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