Articolo 27 del codice della nautica da diporto
Art. 27. Natanti da diporto1.I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, (( lettera f) )), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2.I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3.I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a)entro sei miglia dalla costa;
b)entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)); in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c)entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', ((tavole autopropulse o non autopropulse)) e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, ((canoe, kajak)) nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4.I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all' ((allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa)).
5.La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna.
6.L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. ((In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.))((6-bis.L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
a)essere in possesso di patente nautica;
b)imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare;
c)imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d)dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.
6-ter.Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a)ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.))
2.I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3.I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a)entro sei miglia dalla costa;
b)entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)); in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c)entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', ((tavole autopropulse o non autopropulse)) e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, ((canoe, kajak)) nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4.I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all' ((allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa)).
5.La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna.
6.L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. ((In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.))((6-bis.L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
a)essere in possesso di patente nautica;
b)imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare;
c)imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d)dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.
6-ter.Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a)ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.))