Articolo 87 del codice antimafia

Art. 87. Competenza al rilascio della comunicazione antimafia((1.La comunicazione antimafia e' acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.
2.Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata:
a)dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile;
b)dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.))3.Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) di cui al successivo capo V.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2014
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