Articolo 7 del codice antimafia

Art. 7. Procedimento applicativo1.Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2.Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. (20)
3.Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
4.L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei.
4-bis.Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.
5.L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore.
6.Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avra' la facolta' di non rispondere.
7.Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'.
8.Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio puo' disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ((24))9.Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.
10.Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10-bis.Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. (20)
10-ter.Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
10-quater.Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. (20)
10-quinquies.Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
10-sexies.Il decreto del tribunale e' depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
10-septies.Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, puo' indicare un termine piu' lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
10-octies.Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

-------------AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche' di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni". -------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, puo' essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine piu' breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione". -------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, nel modificare l'art. 1, comma 80, della L. 23 giugno 2017, n. 103, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e' sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019".
Entrata in vigore il 25 luglio 2018
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