Articolo 207 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Art. 207. Enti aggiudicatori
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)1.La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a)che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b)che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro ((dall'autorita' competente)).
2.Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri soggetti di esercitare tale attivita'.
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)1.La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a)che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b)che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro ((dall'autorita' competente)).
2.Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri soggetti di esercitare tale attivita'.