Articolo 55 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 55. Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23,
legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)1.Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguira' una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2.Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3.Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4.Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.
5.Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara.
6.Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette ((...)), sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
Entrata in vigore il 31 luglio 2007
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