Articolo 5 del codice del terzo settore

Art. 5.


Attivita' di interesse generale

1.Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:
a)interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b)interventi e prestazioni sanitarie;
c)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
e)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));;
f)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g)formazione universitaria e post-universitaria;
h)ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i)organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
j)radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k)organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
m)servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n)cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o)attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p)servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q)alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s)agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t)organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
u)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
v)promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x)cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y)protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2.Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.
Entrata in vigore il 27 luglio 2023

Sentenze35


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-11, n. 202406211
    Provvedimento:
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    • appalti pubblici·
    • art. 42 d.lgs. n. 50/2016·
    • art. 83 d.lgs. n. 50/2016·
    • attività di interesse generale·
    • avvalimento·
    • conflitto di interesse·
    • enti del Terzo Settore·
    • iscrizione alla Camera di Commercio·
    • requisiti di idoneità·
    • sperequazione delle spese

  • 2. TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300607
    Provvedimento:
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    • accertamento di conformità·
    • art. 71 d.lgs. 117/2017·
    • attività sportive dilettantistiche·
    • compatibilità urbanistica·
    • concessione edilizia·
    • demolizione opere edilizie·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • enti del Terzo settore·
    • improcedibilità parziale del ricorso·
    • norme di tutela della privacy·
    • ordinanza urbanistica·
    • permesso di costruire·
    • sanatoria edilizia·
    • silenzio-diniego·
    • sospensione s.c.i.a.·
    • tutela cautelare·
    • zona agricola

  • 3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-06-21, n. 202310507
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • concessione di benefici economici·
    • discrezionalità amministrativa·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • erogazione di contributi pubblici·
    • evidenza pubblica·
    • interesse pubblico·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • ordinanza cautelare·
    • partecipazione alle manifestazioni culturali·
    • principio di imparzialità·
    • principio di leale cooperazione tra le parti·
    • principio di legalità e trasparenza·
    • regolamento comunale·
    • spese di lite·
    • utilità sociale

  • 4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-12-04, n. 202306670
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    • accesso agli atti di gara·
    • anomalia delle offerte·
    • appalti pubblici·
    • art. 116 c.p.a.·
    • art. 133 c.p.a.·
    • art. 42 D. Lgs. 50/2016·
    • art. 5 D. Lgs. 117/2017·
    • art. 80 c.p.a.·
    • art. 88 c.p.a.·
    • art. 95 D. Lgs. 50/2016·
    • art. 97 D. Lgs. 50/2016·
    • conflitto di interessi·
    • congruità delle offerte·
    • contratti di avvalimento·
    • giurisdizione esclusiva·
    • penali contrattuali·
    • principio di favor partecipationis·
    • regolarità tributaria·
    • requisiti di partecipazione·
    • requisiti economici e finanziari·
    • self cleaning·
    • uso del personale volontario·
    • valutazione delle offerte

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-25, n. 202307954
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    • accesso alla giustizia amministrativa·
    • autorizzazione amministrativa·
    • effetto cumulo·
    • interesse collettivo·
    • legittimazione ad agire·
    • modifica sostanziale del progetto·
    • nulla osta tecnico alla sicurezza·
    • prescrizioni di obblighi·
    • principio di precauzione·
    • procedura di assoggettabilità a VIA·
    • sospensiva della sentenza·
    • stabilità temporale delle associazioni·
    • tutela dell'ambiente·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)
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