Articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".