Articolo 187 del Codice di procedura civile
Art. 187.
(Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. (67) (72) (171) ((173))
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo
---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." --------------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." -----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. (67) (72) (171) ((173))
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo
---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." --------------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." -----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2014, n. 26243Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi TO - Primo Presidente f.f. - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente di Sez. - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - est. Consigliere - ha pronunciato la seguente: 262 4 / i REPUBBLICA ITALIANA Oggett4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Nullità e impugnative LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE negoziali - contrasto SEZIONI UNITE CIVILIR.G.N. 35042/2006 Composta dagli Ill.mi …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2014, n. 26242Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 9099-2011 proposto da: ET IO, CH NA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIO MENGHINI 21, presso lo studio dell'avvocato PORFILIO PASQUALE, che li rappresenta e difende unitamente …Leggi di più...
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5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/2008, n. 19341Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OM, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, Lgt.dei M.n 24, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro …Leggi di più...