Articolo 584 del Codice di procedura civile

Art. 584.
(Offerte dopo l'incanto).

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere da' pubblico avviso dell'offerta piu' alta a norma dell'articolo 570.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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