Articolo 212 del Codice di procedura civile

Art. 212.
(Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio).

Il giudice istruttore puo' disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, puo' disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinche' lo assista.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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