Articolo 2 del Codice di procedura civile
Art. 2.
(Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione).
La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nel Regno e la deroga risulti da atto scritto.
(Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione).
La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nel Regno e la deroga risulti da atto scritto.