Articolo 2 del Codice di procedura civile

Art. 2.
(Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione).

La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nel Regno e la deroga risulti da atto scritto.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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