Articolo 170 del Codice di procedura civile

Art. 170.
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).

Dope la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice puo' prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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