Articolo 287 del Codice di procedura civile

Art. 287.
(Casi di correzione).

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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