Articolo 215 del Codice di procedura civile

Art. 215.
(Riconoscimento tacito della scrittura privata).

La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura e' attribuita o contro la quale e' prodotta, e' contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore puo' concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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