Articolo 525 del Codice di procedura civile

Art. 525.
(( (Condizioni e tempo dell'intervento).))(( Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950

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