Articolo 106 del Codice di procedura civile
Art. 106.
(Intervento su istanza di parte).
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
(Intervento su istanza di parte).
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.