Articolo 300 del Codice di procedura civile

Art. 300.
(Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace).

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' notificato o e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.
((46)) ---------------------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 16 ottobre 1986, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1986, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio".
Entrata in vigore il 22 novembre 1986
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