Articolo 529 del Codice di procedura civile

Art. 529.
(Istanza di assegnazione o di vendita).

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze26

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi