Articolo 529 del Codice di procedura civile
Art. 529.
(Istanza di assegnazione o di vendita).
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
(Istanza di assegnazione o di vendita).
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-06-24, n. 202104848Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 546 c.p.c.·
- art. 624 c.p.c.·
- art. 79 c.p.a.·
- compensazione dei crediti·
- inammissibilità del ricorso·
- ottemperanza al giudicato·
- pignoramento presso terzi·
- procura speciale·
- sospensione dell'esecuzione