Articolo 285 del Codice di procedura civile
Art. 285.
(Modo di notificazione della sentenza).
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.
(Modo di notificazione della sentenza).
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.