Articolo 285 del Codice di procedura civile

Art. 285.
(Modo di notificazione della sentenza).

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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