Articolo 358 del Codice di procedura civile
Art. 358.
(Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile).
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.
(Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile).
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.