Articolo 226 del Codice di procedura civile

Art. 226.
(Contenuto della sentenza).

Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila. ((2))

Con la sentenza che accerta la falsita' il collegio, anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.


--------------------

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".
Entrata in vigore il 20 maggio 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi