Articolo 136 del Codice civile

Art. 136.

(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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