Articolo 136 del Codice civile
Art. 136.
(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.