Articolo 136 del Codice civile
Art. 136.
(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-08-07, n. 202300131Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 86 bis L.P. 15/2015·
- legittimità urbanistica·
- onere della prova·
- permesso di costruire in sanatoria·
- principio di prova·
- procedimento amministrativo·
- sanzione amministrativa·
- violazione edilizia
3. TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-03-31, n. 202100283Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- accertamento di conformità·
- art. 11 L. 241/1990·
- art. 2033 c.c.·
- art. 43 e 49 L.R. 16/2008·
- autotutela amministrativa·
- conformità urbanistico-edilizia·
- eccesso di potere·
- ne bis in idem·
- obblazione·
- permesso di costruire·
- quantificazione delle sanzioni·
- sanzioni edilizie·
- silenzio-assenso·
- varianti progettuali·
- violazione di legge