Articolo 451 del Codice civile
Art. 451.
(Forza probatoria degli atti).
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
(Forza probatoria degli atti).
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Sentenze • 4
1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202305585Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di annotazione su atto di matrimonio·
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