Articolo 1432 del Codice civile
Art. 1432.
(Mantenimento del contratto rettificato).
La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.
(Mantenimento del contratto rettificato).
La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202200241Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione separata dei beni di uso civico·
- applicazione del d.lgs. 50/2016·
- autorizzazione alla coltivazione di cava·
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- concessione di beni pubblici·
- concessioni di lavori o servizi·
- conferenza di servizi·
- determinatezza dell'oggetto della concessione·
- diritti reali e diritti utili·
- eccesso di potere·
- regime delle concessioni amministrative·
- uso civico·
- violazione di legge
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-07, n. 202100183Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 TICA·
- art. 7 TICA·
- compensazione delle spese processuali·
- completezza del preventivo·
- errore di calcolo nel preventivo·
- giurisprudenza sul TICA·
- indennizzi automatici·
- interpretazione degli atti amministrativi·
- obbligo del gestore di rete·
- principio di corrispondenza tra petitum e pronunciato·
- principio di determinatezza e tassatività delle fattispecie illecite·
- rimedi giuridici per l'erroneità del preventivo·
- tardiva messa a disposizione del preventivo·
- tempestività della trasmissione·
- tutela delle legittime aspettative del produttore