Articolo 46 del Codice civile

Art. 46.

(Sede delle persone giuridiche).

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e' stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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