Articolo 47 del Codice civile
Art. 47.
(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.