Articolo 47 del Codice civile
Art. 47.
(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-08-07, n. 202415723Provvedimento:Leggi di più...- anagrafe·
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