Articolo 1210 del Codice civile

Art. 1210.

(Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori).

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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