Articolo 1329 del Codice civile

Art. 1329.

(Proposta irrevocabile).

Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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