Articolo 1329 del Codice civile
Art. 1329.
(Proposta irrevocabile).
Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
(Proposta irrevocabile).
Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto.
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