Articolo 1277 del Codice civile
Art. 1277.
(Debito di somma di danaro).
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piu' corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
(Debito di somma di danaro).
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piu' corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
4. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-01-05, n. 202400115Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
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- art. 1277 c.c.·
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- debito di valuta·
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- giudizio di ottemperanza·
- Legge Pinto·
- rivalutazione monetaria·
- spese di ottemperanza
5. TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300558Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 Codice del Processo Amministrativo·
- art. 1282 Codice Civile·
- art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669·
- art. 87 e 114 Codice di Processo Amministrativo·
- esecuzione delle sentenze·
- interessi legali·
- ottemperanza al giudicato·
- principio nominalistico art. 1277 Codice Civile·
- rivalutazione monetaria·
- spese processuali