Articolo 1277 del Codice civile

Art. 1277.

(Debito di somma di danaro).

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piu' corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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