Articolo 573 del Codice civile
Art. 573.
(Successione dei figli naturali).
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.
(Successione dei figli naturali).
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.