Articolo 573 del Codice civile

Art. 573.

(Successione dei figli naturali).

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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