Articolo 573 del Codice civile
Art. 573.
(Successione dei figli naturali).
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.((40)) ---------------AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
(Successione dei figli naturali).
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.((40)) ---------------AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".